Codice di condotta dell’agente Aggiornato 28 ottobre 2024
Politiche di distribuzione Delta, Air France e KLM
Delta, Air France e KLM (ognuna un “Vettore” e insieme i “Vettori”) hanno pubblicato i seguenti principi, regole e istruzioni riguardanti la distribuzione dei rispettivi prodotti e servizi in conformità alla Sezione 11.3 dell’accordo tra compagnie aeree Airline Reporting Corporation (“ARC”) Agent Reporting Agreement stipulato il 1° luglio 2013 (e successive modifiche apportate di volta in volta, l’“ARA”) e alla Delibera 824 sezioni 3.2 e 4 dell’International Air Transport Association (“IATA”). Ogni vettore chiede a tutti gli agenti di rispettare e aderire rigorosamente a ciascuno dei seguenti principi, regole e istruzioni nella fornitura ai clienti di prodotti e servizi relativi al trasporto aereo per tale compagnia. Questi principi, regole e istruzioni si applicano ad ogni entità che presenta, pubblicizza, prenota, vende o emette biglietti per prodotti o servizi del vettore, ed hanno effetto immediato.
1. Divieto di ridistribuzione dei dati di volo del vettore
Nessun agente potrà (a) fornire accesso, presentare o altrimenti distribuire, direttamente o indirettamente “dati di volo” di un vettore a qualsiasi altra parte, incluso a mero titolo di esempio, un “Operatore Metasearch”, (b) ricevere segnalazioni, accessi tramite pagine web o link da qualsiasi pagina web di un Operatore Metasearch in relazione o associato a risultati di ricerche su tale pagina web attribuita a prodotti o servizi del vettore a qualsiasi pagina web usata dall’agente, inclusi a mero titolo di esempio, eventuali link pubblicitari o altri collegamenti ipertestuali, o (c) inserire o altrimenti avere link pubblicitari sulla pagina web di un Operatore Metasearch in relazione o associato a risultati di ricerche su tale pagina web attribuita a prodotti o servizi del vettore in tali risultati di ricerche, in ogni caso, senza il previo consenso scritto del vettore in questione o ai sensi di un accordo finale scritto e valido con tale vettore.
Inoltre, ogni agente conviene e accetta che, tra l’agente e un vettore, quest’ultimo possiede, controlla e mantiene tutti i diritti, titoli e interessi verso e rispetto i propri dati di volo e tutti i diritti su copyright, database e altri diritti di proprietà intellettuale associati allo stesso.
2. Tariffe
Qualsiasi pubblicazione o altra comunicazione di o relativa a prodotti o servizi del vettore, incluse a mero titolo di esempio, le sue tariffe, dovrà sempre comprendere tutte le tasse e spese aeroportuali applicabili ed eventuali altre imposte, addebiti e oneri che sono inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione, laddove le tasse, le spese aeroportuali ed eventuali altre imposte, addebiti e oneri (ad es. addebiti per sicurezza o carburante) vengano specificati e aggiunti al prodotto o servizio applicabile. Spese opzionali dovranno essere comunicate in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all’inizio di ogni procedura di prenotazione o transazione e dovranno essere presentate e accettate dal passeggero in seguito a richiesta di consenso.
Laddove tasse, spese aeroportuali, altre imposte, addebiti e oneri vengano applicati come tasse, spese aeroportuali, altre imposte, addebiti e oneri imposti da un vettore, dovranno essere applicati senza alcuna variazione.
Tutti i prodotti e servizi di un vettore, incluse le tariffe, dovranno includere i termini e le condizioni applicabili stipulati dalla compagnia in questione di volta in volta.
3. Conformità a leggi, regole e normative applicabili
Tutte le agenzie dovranno conformarsi a qualsiasi legge, regolamento e normativa applicabile in relazione alla pubblicizzazione, vendita o distribuzione di servizi per il trasporto aereo e non dovranno intraprendere azioni considerate pratiche commerciali sleali o ingannevoli o concorrenza sleale, ai sensi di 49 U.S.C. § 41712. È inclusa, a mero titolo esemplificativo:
- la conformità a tutte le norme e linee guida del Dipartimento dei trasporti che regolano la presentazione o la pubblicizzazione di tariffe e servizi per il trasporto aereo, incluso a titolo di esempio il 14 C.F.R. §399.84
- la conformità a 14 C.F.R. Parte 257, riguardante la divulgazione di servizi in codeshare
- la conformità a 14 C.F.R. Parte 258, riguardante la divulgazione di servizi di sostituzione dell’aeromobile
- l’invio di tutte le comunicazioni sui biglietti applicabili, inclusa a mero titolo esemplificativo, la comunicazione di termini integrati previsti da 14 C.F.R. Parte 253; la comunicazione sulla responsabilità sui bagagli prevista da 14 C.F.R. Parte 254, comunicazioni sulla responsabilità limitata internazionale previste ai sensi dell’Ordine DOT 2006-10-14; e la comunicazione di overbooking prevista da 14 C.F.R. Parte 250
- la conformità con la norma 14 C.F.R. § 399.80, relativa al pronto rimborso del biglietto aereo per un volo cancellato o per un volo significativamente ritardato o modificato, quando l'agente è l'operatore commerciale di riferimento.
- la conformità al 14 C.F.R. § 399.80, relativa alla divulgazione delle commissioni di servizio e delle restrizioni materiali su qualsiasi compensazione alternativa fornita al posto di un rimborso per un volo cancellato o significativamente ritardato o modificato, quando l'agente è l'operatore commerciale di riferimento.
- la conformità ai requisiti di comunicazione del 14 C.F.R. §399.85 in materia di tariffe e franchigie sui bagagli
- la conformità a 49 C.F.R Parte 175.25(b) riguardante la dichiarazione della presenza di materiali pericolosi durante l’acquisto del biglietto
- la conformità alle normative sulla protezione dei passeggeri del Canada , inclusa a mero titolo esemplificativo la Sezione 5
Questo elenco di regole e normative non è esaustivo ed è responsabilità dell’agenzia informarsi ulteriormente e garantire la conformità a tutte le leggi, regole e normative applicabili alle proprie attività.
4. Proprietà intellettuale del vettore
Ogni agente dovrà rispettare e osservare rigorosamente le linee guida relative ai marchi di servizio, marchi registrati, nomi commerciali, dati di volo e altre proprietà intellettuali di un vettore incluso, a mero titolo esemplificativo, quanto segue:
- nessun agente dovrà fare un’offerta sulla proprietà intellettuale di un vettore, inclusi dati di volo, con motori di ricerca online. Relativamente al sistema “pay for placement” o ad altri programmi di acquisto su parole chiave offerti da motori di ricerca online come, a mero titolo esemplificativo: Google, Bin e Yahoo, nessun agente dovrà fare un’offerta, né chiedere o indirizzare una terza parte a fare un’offerta sul nome, sui marchi registrati, sui nomi commerciali o su altre proprietà intellettuali di un vettore. “Delta”, “Air France” e “KLM” singolarmente dovranno essere incluse come ampia corrispondenza inversa come parole chiave per tutte le ricerche aeree su qualsiasi motore di ricerca.
- Ogni agente dovrà rispettare rigorosamente la proprietà intellettuale di ciascun vettore, inclusi a mero titolo esemplificativo i marchi di servizio, i marchi registrati, i nomi commerciali, i loghi sui rispettivi siti web e su eventuali siti web terzi autorizzati.
5. Servizio clienti
Ogni agente dovrà assistere totalmente i clienti prima della partenza:
- le agenzie di viaggio devono gestire adeguatamente eventuali problemi dei clienti prima del giorno della partenza
- le agenzie di viaggio devono fornire al Vettore competente le informazioni di contatto dei passeggeri per facilitare le relazioni dell'ultimo minuto (telefono cellulare e indirizzo e-mail).
- le agenzie di viaggio devono garantire la protezione dei dati personali sensibili dei passeggeri (come le informazioni sulla carta di credito)
- le agenzie di viaggio devono inviare al passeggero informazioni chiare sul viaggio con la compagnia aerea (incluso il riferimento di prenotazione, il numero di biglietto, il luogo di partenza/destinazione, la/le data/e dei voli e il/i numero/i di volo)
- le agenzie di viaggio devono informare tempestivamente il Vettore competente di qualsiasi richiesta di rimborso da parte del passeggero in relazione a un volo cancellato o a un volo significativamente ritardato o modificato (secondo la definizione della Parte 260 del C.F.R.)
6. Distribuzione a soggetti non-IATA o non-ARC - Solo Delta
A partire dall’ 8 gennaio 2024, i prodotti e i servizi Delta possono essere accessibili e venduti solo da persone ed enti che hanno ottenuto l'accreditamento da parte di ARC o IATA. Ciò significa che ogni sede dell'agenzia approvata da Delta, compresa la sede centrale dell'agenzia (ciascuna, una “sede di agenzia”), può solo emettere un biglietto per una prenotazione Delta che è stata creata/prenota da tale Sede dell'agenzia. In nessun caso una sede dell'agenzia potrà acquistare un prodotto o un servizio Delta messo a disposizione dell'agente che sia stato prenotato da un'altra persona fisica o giuridica. Inoltre, nessuna sede dell'agenzia rilascerà la proprietà dei PNR a terzi. Ogni agenzia è pienamente responsabile di tutte le violazioni della politica di distribuzione e di emissione dei biglietti di Delta da parte sua o di una qualsiasi delle sue sedi di agenzia.
Ogni vettore ringrazia in anticipo per l’attenzione dimostrata nei confronti di questi principi, regole e istruzioni e, se necessario, per la tempestiva applicazione di tutte le modifiche previste per garantire la piena conformità a ciascuno di essi.
Per le finalità di cui sopra, i seguenti termini avranno il significato attribuito di seguito:
“Operatore Metasearch” indica qualsiasi persona fisica o giuridica che:
(i) aggrega i dati relativi ai voli gestiti da vettori aerei (“Flight Data”);
(ii) fornisce l’accesso a, mostra o altrimenti distribuisce dati di volo o parti degli stessi, agli utenti dei propri servizi; e
(iii) rimanda o altrimenti collega gli utenti dei propri servizi ai vettori aerei, agli agenti di viaggio e/o ad altre parti che prenotano biglietti per viaggiare con la compagnia aerea.
I dati di volo potrebbero includere, a mero titolo esemplificativo, orari dei voli, tariffe, disponibilità dei posti, disponibilità di inventario, assegnazione di posti, miglioramenti dei servizi, informazioni sul volo, informazioni sull’account del programma per frequent flyer e prodotti e servizi secondari offerti dai vettori.
Si conviene espressamente che i principi, le regole e le istruzioni definiti in precedenza sono in aggiunta ai diritti di ciascun vettore ai sensi dell’ARC ARA e dell’accordo IATA Passenger Sales Agency Agreement (e successive modifiche applicate di volta in volta).
La conformità di ogni agente a tali principi, regole e istruzioni dovrà applicarsi attraverso la costante prestazione da parte dell’agente stesso ai sensi dell’ARC ARA e dell’accordo IATA Passenger Sales Agency Agreement.
Questi principi, regole e istruzioni potrebbero essere soggetti a modifiche e conseguenti aggiornamenti.
30 ottobre 2024